REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE E PER LA
PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE DEL CAMPIONATO SERIE A ENILIVE
E DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026.
Art 1. DETERMINAZIONE DEL RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE.
Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per la disputa della gara non iniziata, fatti salvi i seguenti casi:
a) perdurante impraticabilitĆ del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara in presenza delle due SocietĆ il giorno successivo a quello fissato per la disputa della gara non iniziata;
b) il giorno successivo si collochi nellāambito di una finestra FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori previsto dallāInternational Match Calendar ( di seguito detta sosta Nazionali) o ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le SocietĆ siano coinvolte, sia essa di calendario o di recupero di una gara non iniziata o di prosecuzione di una gara interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A o di altre competizioni internazionali ufficiali alle quali le SocietĆ sono state autorizzate a partecipare;
c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni che comportino lāirrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e determinino lāimpossibilitĆ di recuperare la gara non iniziata il giorno successivo a quello fissato.
In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, lāorgano indicato nello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A provvede a disporre il rinvio della gara non iniziata alla prima data utile (come infra definita allāArt. 3).
Art 2. DETERMINAZIONE DELLA PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE.
1. Per le gare interrotte, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano lāirrogazione delle sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, deve essere disposta la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati ĆØ determinata, con decisione inappellabile, dal Direttore di gara. La gara interrotta riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dellāinterruzione, come da referto del Direttore di gara.
2. La prosecuzione della gara interrotta ĆØ disposta per il giorno successivoa quello nel quale si ĆØ disputata la gara interrotta, fatti salvi i seguenti casi:
a) perdurante impraticabilitĆ del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara in presenza delle due SocietĆ il giorno successivo a quello fissato per la gara interrotta;
b) il giorno successivo si collochi nellāambito di una sosta Nazionali o ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le SocietĆ siano coinvolte, sia essa di
calendario o di recupero di una gara non iniziata o di prosecuzione di una gara interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A o di altre competizioni internazionali ufficiali alle quali le
SocietĆ sono state autorizzate a partecipare;
c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni che comportino lāirrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e determinino lāimpossibilitĆ di proseguire la gara interrotta il giorno successivo a quello fissato.
3. In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, lāOrgano indicato nello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A provvede a disporre la prosecuzione della gara interrotta nella prima data utile (come infra definita allāArt. 3).
Art. 3 DEFINIZIONE DI PRIMA DATA UTILE.
Si definisce prima data utile la prima data di calendario libera, nel rispetto delle finestre FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori secondo lāInternational Match Calendar, nella quale entrambe le SocietĆ non abbiano gare ufficiali precedenti o successive giĆ fissate ad una distanza temporale di tre giorni, ossia ce ne siano due completamente liberi successivi alla gara precedente e due completamente liberi precedenti alla gara successiva.
Art. 4 NORME RELATIVE AI TESSERATI IN OCCASIONE DELLA PROSECUZIONE.
1. Alla prosecuzione della gara interrotta possono partecipare tutti i tesserati delle due SocietĆ coinvolte nella gara interrotta con le seguenti specificazioni (e fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dallāarticolo 9, comma 1, lettera f), del CGS FIGC):
a) possono essere schierati tutti i calciatori tesserati per le due SocietĆ al momento dellāinterruzione (ad eccezione di quelli che, medio tempore, si siano svincolati o che siano stati trasferiti ad altra SocietĆ ), indipendentemente dal fatto che fossero o meno presenti sulla distinta del Direttore di gara il giorno dellāinterruzione e fatto salvo quanto previsto alle lettere c), d) ed e) del presente comma 2;
b) ciascuna delle due Società può schierare fino a tre calciatori che siano stati tesserati successivamente alla gara interrotta ad eccezione di quelli che siano stati oggetto di trasferimento tra di esse;
c) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della gara interrotta non possono essere schierati nuovamente nƩ possono sostituire altri calciatori nel corso della prosecuzione;
d) i calciatori espulsi nel corso della gara interrotta non possono essere schierati nuovamente nƩ possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
e) i calciatori squalificati per la gara interrotta non possono essere schierati nella prosecuzione;
f) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati per effetto di una decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla gara interrotta e precedentemente rispetto alla prosecuzione;
g) ai fini del computo del numero massimo di sostituzioni consentite per ciascuna delle due SocietĆ , si dovrĆ tenere conto, nel corso della prosecuzione, di quelle giĆ effettuate nel corso della gara interrotta.
2. Le singole sanzioni inflitte del Direttore di gara nel corso della gara interrotta non saranno prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata e completata anche la prosecuzione.


