Serie A: gare recuperate entro il giorno seguente, in caso di rinvio

La Lega Serie A ha comunicato la nuova normativa in caso di match rinviati e il conseguente recupero: la nota completa

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE E PER LA
PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE DEL CAMPIONATO SERIE A ENILIVE
E DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026.

 

Art 1. DETERMINAZIONE DEL RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE.

Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per la disputa della gara non iniziata, fatti salvi i seguenti casi:

a) perdurante impraticabilitĆ  del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara in presenza delle due SocietĆ  il giorno successivo a quello fissato per la disputa della gara non iniziata;

b) il giorno successivo si collochi nell’ambito di una finestra FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori previsto dall’International Match Calendar ( di seguito detta sosta Nazionali) o ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le SocietĆ  siano coinvolte, sia essa di calendario o di recupero di una gara non iniziata o di prosecuzione di una gara interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A o di altre competizioni internazionali ufficiali alle quali le SocietĆ  sono state autorizzate a partecipare;

c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni che comportino l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e determinino l’impossibilitĆ  di recuperare la gara non iniziata il giorno successivo a quello fissato.

In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, l’organo indicato nello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A provvede a disporre il rinvio della gara non iniziata alla prima data utile (come infra definita all’Art. 3).

Art 2. DETERMINAZIONE DELLA PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE.

1. Per le gare interrotte, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, deve essere disposta la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati ĆØ determinata, con decisione inappellabile, dal Direttore di gara. La gara interrotta riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione, come da referto del Direttore di gara.

2. La prosecuzione della gara interrotta ĆØ disposta per il giorno successivoa quello nel quale si ĆØ disputata la gara interrotta, fatti salvi i seguenti casi:

a) perdurante impraticabilitĆ  del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara in presenza delle due SocietĆ  il giorno successivo a quello fissato per la gara interrotta;
b) il giorno successivo si collochi nell’ambito di una sosta Nazionali o ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le SocietĆ  siano coinvolte, sia essa di
calendario o di recupero di una gara non iniziata o di prosecuzione di una gara interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A o di altre competizioni internazionali ufficiali alle quali le
SocietĆ  sono state autorizzate a partecipare;
c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni che comportino l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e determinino l’impossibilitĆ  di proseguire la gara interrotta il giorno successivo a quello fissato.
3. In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, l’Organo indicato nello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A provvede a disporre la prosecuzione della gara interrotta nella prima data utile (come infra definita all’Art. 3).

Art. 3 DEFINIZIONE DI PRIMA DATA UTILE.

Si definisce prima data utile la prima data di calendario libera, nel rispetto delle finestre FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori secondo l’International Match Calendar, nella quale entrambe le SocietĆ  non abbiano gare ufficiali precedenti o successive giĆ  fissate ad una distanza temporale di tre giorni, ossia ce ne siano due completamente liberi successivi alla gara precedente e due completamente liberi precedenti alla gara successiva.

Art. 4 NORME RELATIVE AI TESSERATI IN OCCASIONE DELLA PROSECUZIONE.

1. Alla prosecuzione della gara interrotta possono partecipare tutti i tesserati delle due SocietĆ  coinvolte nella gara interrotta con le seguenti specificazioni (e fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del CGS FIGC):

a) possono essere schierati tutti i calciatori tesserati per le due SocietĆ  al momento dell’interruzione (ad eccezione di quelli che, medio tempore, si siano svincolati o che siano stati trasferiti ad altra SocietĆ ), indipendentemente dal fatto che fossero o meno presenti sulla distinta del Direttore di gara il giorno dell’interruzione e fatto salvo quanto previsto alle lettere c), d) ed e) del presente comma 2;
b) ciascuna delle due Società può schierare fino a tre calciatori che siano stati tesserati successivamente alla gara interrotta ad eccezione di quelli che siano stati oggetto di trasferimento tra di esse;
c) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della gara interrotta non possono essere schierati nuovamente nƩ possono sostituire altri calciatori nel corso della prosecuzione;
d) i calciatori espulsi nel corso della gara interrotta non possono essere schierati nuovamente nƩ possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
e) i calciatori squalificati per la gara interrotta non possono essere schierati nella prosecuzione;
f) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati per effetto di una decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla gara interrotta e precedentemente rispetto alla prosecuzione;
g) ai fini del computo del numero massimo di sostituzioni consentite per ciascuna delle due SocietĆ , si dovrĆ  tenere conto, nel corso della prosecuzione, di quelle giĆ  effettuate nel corso della gara interrotta.
2. Le singole sanzioni inflitte del Direttore di gara nel corso della gara interrotta non saranno prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata e completata anche la prosecuzione.

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